USI CIVICI: UNA QUERELLE INFINITA

UN'IMPORTANTE PRECISAZIONE ED UN SUGGERIMENTO PER IL COMUNE

Non ancora risolta la querelle degli usi civici di Centola e precisamente di quei terreni siti in località Papaianni e Isca di S.Severino di Centola, Campocacato di S. Nicola, Mezzana di Foria di Centola. Anzi sugli occupatori pende addirittura un processo penale per violazione dell’ art. 633 e 639 bis C.P. in concorso con alcuni amministratori, fissato per ottobre presso il GIP di Vallo della Lucania.
Come precisa U. Petronio nella voce Usi Civici dell’Enciclopedia del Diritto, si definiscono usi civici “i diritti spettanti ad una collettività (espressione di un comune o una parte di esso), consistenti nel trarre utilità elementari dal demanio di un determinato territorio composto non solo dalle terre, ma anche dai pascoli, dai boschi e dalle acque”.
Si tratta, quindi di un istituto collettivo antichissimo, nato nel medioevo, che tutelava gli interessi delle popolazioni contro gli strapoteri dei feudatari.
Con il provvedimento 16 giugno 1927 n.1766, vera e propria legge quadro di sistemazione del settore, fu introdotta la possibilità da parte di eventuali occupatori di presentare istanze di affrancazione al fine di realizzare una divisione in quote di questi terreni.
Nel corso degli anni di applicazione di questa normativa e fino agli anni ’50, furono immessi nel possesso dei terreni circa 95 ditte, poi passate a oltre 100 con l’ultima delibera del 23/07/1946 del Commissario per la liquidazione degli usi civici.
Ebbene, nonostante l’ accertamento della Regione avvenuto nel corso del 1994, che ha provveduto ad una ricognizione dei fondi, individuando quelli realmente occupati, suggerendo per questi l’alienazione o l’enfiteusi, e per quelli incolti la reintegra al patrimonio comunale, la situazione non è stata ancora definita, con il risultato che i discendenti degli originari detentori sono ancora in uno stato precario.
A questo punto è opportuno che il Comune di Centola in tempi brevi, provveda all’istituzione di un ufficio da hoc per sistemare gli usi civici, scorporandolo dall’Ufficio Demanio Marittimo, convocando gli interessati in tempi celeri, e successivamente invitandoli a provvedere agli accatastamenti delle quote assegnate ai fini dell’alienazione o della concessione in enfiteusi. Inoltre, per evitare le sanzioni penali per il reato di occupazione abusiva contestato, è opportuno che il Comune fornisca ai legittimi occupatori un attestato di essere discendente del proprio dante causa, primario occupatore del fondo, e legittimamente immesso nel possesso dello stesso.
Con riferimento alla questione penale evidenziata, si precisa che essa è il frutto di una colossale cantonata presa dagli inquirenti, i quali, su notizie attinte dagli uffici preposti, hanno confuso il concetto di occupazione abusiva relativo al mancato pagamento di canone, con l’introduzione abusiva sui fondi al fine di occuparli, fattispecie di rilevanza penale che non sussiste, in quanto tutti gli attuali occupatori discendono a vario titolo da persone legittimante immesse sui fondi.

Avv. Raffaele Riccio.