Il Comune gestirà i servizi culturali mediante associazione

Il primo passo è stato fatto con la modifica statutaria dell’Ente che ha previsto questa possibilità adeguando il proprio strumento organizzativo alle norme del T.U. degli Enti Locali. L’Assessore alla Programmazione, Dr Antonio Romano, ha evidenziato le valenze di tale scelta ed il percorso formale da seguire per giungere velocemente all’obiettivo. Si riporta integralmente la relazione presentata sull’argomento al Consiglio Comunale del 17/03/2004.

1. Profili generali La gestione dei servizi culturali mediante associazioni è senza dubbio una delle forme più innovative tra quelle proposte dalla riforma dei servizi pubblici locali delineata dall’art. 35 della legge n. 448/2001. L'affidamento diretto ad Associazioni costituite o partecipate da Enti locali di servizi culturali, sportivi e del tempo libero si configura come percorso ideale per gestire, con la massima ottimizzazione delle risorse a disposizione, complessi di servizi anche molto articolati. Le possibilità organizzative offerte dall'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 267/2000 sono assai varie, in quanto consentono agli Enti Locali di costituire associazioni non solo ai sensi dell'articolo 12 del Codice Civile, ma anche secondo le previsioni dell’art. 36 dello stesso "corpus normativo", quindi come organismi associativi estremamente flessibili. Qualora l'Amministrazione Locale decida di costituire un’associazione riconosciuta, questa acquista la personalità giuridica mediante il riconoscimento, formalizzato nella rispetto del Codice Civile e della normativa vigente, ferma restando la costituzione con atto pubblico. La struttura essenziale dello statuto dell'associazione riconosciuta, indicata dall'articolo 16 del Codice Civile, richiede come elementi di assetto rilevanti la denominazione, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché delle norme sull'ordinamento e sull’amministrazione. Altrettanto importanti sono le disposizioni di definizione dei diritti e degli obblighi degli associati, anche con riferimento alla percorso per la loro ammissione. Anche la vita dell'Assemblea delle Associazioni riconosciute è specificamente disciplinata dal Codice Civile, in particolare dall'articolo 20. Risulta di tutta evidenza come la scelta di costituire una simile persona giuridica rappresenti per l'Amministrazione Locale la traduzione della volontà di definire un soggetto "potenziale gestore di servizi pubblici locali" con una struttura solida e con una sostanziale configurazione organizzativa. Le Associazioni non riconosciute si presentano invece come organismi con un quadro organizzativo e di rapporti molto differente, molto più flessibile, molto più adattabile a contesti con forti variabili, come appunto il sistema culturale locale. La costituzione di un’Associazione non riconosciuta per la gestione di servizi culturali ai sensi dell'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 267/2000 si presenta per le Amministrazioni Locali come un percorso facilitato, che conduce all’attivazione di un organismo in grado di operare nel particolare settore dei servizi culturali con la massima efficacia. Per entrambi i modelli di Associazioni l’Ente di riferimento è chiamato a individuare le macro categorie di soci che di esse possono fare parte. Deve ritenersi che a simili organismi possano associarsi sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, e tra queste ultime possono entrare a far parte dell'associazione per la gestione di servizi culturali sia soggetti pubblici sia soggetti privati. Tale quadro di apertura, se per un verso rappresenta uno dei profili di maggiore criticità per il funzionamento delle Associazioni, dall'altro costituisce garanzia di vitalità e di capacità delle stesse di risultare soggetti protagonisti delle dinamiche del sistema culturale locale. Il riconoscimento di un ruolo particolare all'Ente Locale che ha costituito l'Associazione può peraltro essere previsto nell'ambito di garanzie statutarie che ne definiscano un ruolo forte nell'organo esecutivo. La formalizzazione della strategia per la "privatizzazione mediante associazioni" dei servizi culturali si inserisce in un quadro di operazioni assai complesso, il quale prevede a almeno tre fasi di sviluppo: a) l'analisi di fattibilità del processo di privatizzazione, con evidenziazione dei vantaggi economici e delle possibili problematiche gestionali; b) l'esatta qualificazione dei servizi culturali da affidare e la precisa configurazione della soggetto deputato a gestirli; c) l'attivazione dell'Associazione e la formalizzazione dell’affidamento dei servizi culturali, con conseguente stipulazione del contratto di servizio. A fronte della costituzione del soggetto associativo potenziale "gestore" dei servizi culturali, l’Amministrazione Locale deve, infatti, individuare e qualificare gli stessi, correlare alla loro gestione adeguate valutazioni economiche e "concretizzare" il modello gestionale mediante l’affidamento diretto, consentito dallo stesso art. 113-bis del d.lgs. n. 267/2000. In questo contesto di sviluppo, lo statuto costituisce a tutti gli effetti il quadro di riferimento per la vita dell'Associazione e per l'esatta delineazione delle sue potenzialità in relazione alla gestione dei servizi affidati. La sua approvazione costituisce il presupposto per lo sviluppo del successivo percorso di formalizzazione delle strategie inerenti i particolari servizi. L’oggetto dello statuto di una simile Associazione può, infatti, delineare un "approccio" in prospettiva molto ampio, riferibile in generale all’intervento nella promozione e nella gestione del sistema culturale locale, con articolazione di un quadro di attività (anche potenziali) molto ampio (gestione di servizi socio-culturali, organizzazione di iniziative, gestione di servizi per la fruizione di beni culturali, ecc.). Con la deliberazione di affidamento si giunge invece a definire il ruolo effettivo dell'Associazione e l'esatto contesto in cui essa andrà a operare, tenendo conto che già nella fase preliminare sono stati qualificati i servizi culturali da sottoporre a gestione privatizzata e sono state delineate le caratteristiche dei soggetti impegnati nel sistema. Proprio la relazione tra l'Amministrazione e l'Associazione chiamata a gestire i servizi culturali costituisce il dato operativo più delicato, a fronte della necessaria proposizione, da parte della prima, di obiettivi rilevanti, condivisibili e, soprattutto, attuabili da parte della seconda. L’obbligatoria configurazione delle relazioni tra Ente regolatore – Associazione gestrice con un contratto di servizio viene ad essere dettata in modo altrettanto netto quanto la disciplina dell’affidamento diretto, poiché deve reputarsi senza dubbio come applicabile il comma 5 dell’art. 113-bis anche all’ambito dei servizi culturali. Tuttavia il contratto di servizio costituisce strumento "di opportunità", in quanto consente all’Amministrazione di definire: a) le condizioni di gestione dei servizi; b) i possibili spazi di sviluppo dei servizi da parte dell’Associazione (con riferimento alle aree di complementarietà a quelli individuati come base del rapporto); c) il proprio ruolo di "soggetto regolatore"; d) i profili economici, tariffari e qualitativi riferibili ai servizi culturali affidati all’Associazione.

2. Il "sistema – cultura" a livello locale Il "sistema – cultura" in ambito locale conta sulla presenza di molti attori che operano nello stesso con diversi ruoli. Nel novero rientrano l’Ente Locale referente territoriale, altri Enti Locali, altri soggetti pubblici e soggetti privati con differente configurazione giuridica (soggetti con e senza fini di lucro, soggetti svolgenti attività imprenditoriale, ecc.). Le logiche entro le quali questi attori operano sono principalmente riconducibili a quattro finalità sostanziali: a) la valorizzazione e lo sviluppo, anche con forme di marketing, del "sistema – cultura" stesso; b) la massima fruibilità del patrimonio culturale e delle attività culturali organizzate in ambito territoriale; c) la redditività, sia diretta (ovvero economicamente apprezzabile), sia indiretta (ovvero produttiva di un impatto sociale sul territorio valutabile); d) la realizzazione delle attività culturali secondo il principio di sussidiarietà.

3. Lo statuto dell’Associazione La definizione dello statuto dell'Associazione deputata a gestire servizi culturali deve enucleare una serie di elementi chiave: a) la definizione del ruolo dell'Ente Locale rispetto all'Associazione stessa; b) la configurazione delle categorie di soci, con designazione delle differenti se di ruoli e di interventi; c) la definizione dei presupposti formale per la partecipazione rilevante dell'Ente Locale all'organo esecutivo dell'Associazione, con una configurazione della sua capacità di intervento rispetto all'organo con poteri decisionali; d) la qualificazione delle risorse sulle quali l'Associazione farà conto per sviluppare la sua attività, stante la necessità di una classificazione molto ampia, complessiva dei contributi dei soci, delle erogazioni liberali, dei contributi di alta natura, delle sponsorizzazioni, delle entrate da attività varie. L'utilizzo di risorse pubbliche e private comporta anche la definizione di sistemi e di logiche di controllo sulla gestione delle stesse da parte dell'Associazione, anche con determinazione di criteri di gestione del bilancio.

4. La partecipazione dell’Ente Locale a Associazioni potenzialmente affidatarie della gestione di servizi culturali Risulta evidente come la complessità di rapporti esistente nel sistema culturale locale debba essere formalizzata con scelte che consentano all'Ente Locale di operare con la massima flessibilità nel particolare contesto. La strategia può prevedere quindi la definizione di nuovi rapporti associativi coinvolgenti l'Ente Locale, per i quali è tuttavia necessaria la formazione e la pubblicazione di un avviso con il quale si richiede alle associazioni presenti sul territorio di rappresentare la disponibilità a garantire al soggetto pubblico una partecipazione qualificata nella propria struttura associativa.

5. Il processo per la costituzione di Associazioni per la gestione di servizi culturali: elementi di sintesi Gli elementi rappresentati nel processo di sviluppo del sistema culturale attraverso l'affidamento dei servizi a Associazioni costituite o partecipate dall'Ente Locale può essere sintetizzato in alcuni semplici punti. Il primo passaggio è determinato nella definizione delle strategie del Comune in relazione alla gestione dei servizi culturali. L'individuazione della forma di gestione con l'Associazione comporta la delineazione sostanziale della stessa attraverso l'approvazione dello statuto, l'individuazione dei soci fondatori, la formalizzazione dell'atto costitutivo. A questa fase segue necessariamente l'attivazione dell'associazione sotto il profilo operativo nel sistema culturale locale. Il consolidamento del ruolo dell'Associazione nel sistema comporta poi l'affidamento dei servizi culturali dell'Ente Locale, con provvedimento che definisce contestualmente il contratto di servizio. Il valore del servizio culturale (importante ai fini della corretta impostazione delle strategie di "privatizzazione") viene ad essere determinato con riferimento a un'analisi ponderata nella quale entrano in gioco: a) le componenti di costo desumibili del quadro gestionale; b) le entrate potenziali, quali i ricavi da vendita dei biglietti, le tariffe, i ricavi dalla vendita di gadget (merchandising); c) le entrate inducibili, quali sponsorizzazioni, liberalità, contributi di soggetti pubblici e privati. Questi elementi costituiscono il fondamento per la definizione di un budget di spesa complessivo, al quale deve attenersi il soggetto gestore (l’Associazione) per la definizione del proprio budget economico e rispetto al quale Amministrazione e soggetto gestore sono chiamati a delineare e sperimentare il quadro tariffario applicabile ai servizi.

L’Assessore alla Programmazione del Comune di Camerota Dr Antonio Romano