Il Comune di Centola non si decide ad applicare le norme previste dalla Finanziaria 2003

A quando il condono sulle tasse locali?

I cittadini del Comune di Centola, chiedono l’applicazione del condono sulle tasse locali previste dalla finanziaria 2003. In questo periodo sono state notificate ai cittadini del Comune di Centola numerose cartelle esattoriali da parte di fantomatiche società, incaricate dal Comune del recupero di tasse evase riguardanti R.S.U., I.C.I., I.C.I.A.P., nonché multe per violazione del codice della strada. Tali cartelle raggiungono importi di notevole entità, perché riguardano presunte evasioni e/o omissioni degli ultimi cinque anni e perciò mettono in grossa difficoltà la maggior parte dei cittadini del Comune di Centola (pensionati, lavoratori stagionali, piccoli proprietari di case). Ad esempio, per quanto riguarda l’ICI, è ben noto che ormai le aliquote imposte dal Comune hanno raggiunto il massimo permesso dalla legge (ma non dalla decenza, considerando che a fronte dell’onerosa imposizione fiscale non è erogato alcun servizio). Per questo il gruppo politico "Forza Italia" e "Polo-Libeccio", chiede al Sindaco e al Consiglio comunale l’applicazione della legge di condono prevista dalla finanziaria 2003, per far sì che aumentino i contribuenti e i tributi, senza salassare le già anemiche casse familiari. Per informazione dei cittadini, riportiamo il testo dell’articolo 13 della Finanziaria, che impone a tutti i Comuni (e quindi anche al nostro) di definire in breve tempo le norme per l’applicazione della legge.

Legge finanziaria 2003 art. 13, sui tributi degli enti locali.

1. Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.

3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.

4. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

Salvatore Martuscelli